Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Il discrimen tra concordato preventivo liquidatorio e in continuità *


Marco Arato
Giurisprudenza

Accesso con riserva ex art. 44 co. 1-quater CCII e mancata indicazione dello strumento prescelto


Tribunale di Modena, 18 febbraio 2025.

Data pubblicazione
18 febbraio 2025

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Giurisprudenza

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Tribunale di Modena, 18 febbraio 2025. Pres. Di Pasquale. Rel. Bianconi.

Strumenti di regolazione – Accesso con riserva – Mancata indicazione dello strumento ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater ccii - Regime delle autorizzazioni

L’art. 44, comma 1-quater, CCII consente al debitore di giovarsi, nella fase con riserva, del regime giuridico di uno strumento specificamente individuato (tra gli accordi, il p.r.o. ed il concordato preventivo). In caso di mancata indicazione dello strumento prescelto, o di omesso deposito del progetto di regolazione della crisi, opera il regime generale di cui all’art. 46 CCII, le cui eventuali lacune di disciplina possono essere colmate attraverso il richiamo, anche analogico, delle norme di “parte speciale” che regolano il concordato preventivo (nella fattispecie, artt. 91 e 94, comma 6, CCII).

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