Tribunale di Milano, 15 luglio 2025, n. 0. Giudice Grippo.
Con ordinanza del 15 luglio 2025, il Tribunale di Milano, Sezione II
Civile – Crisi d’Impresa, ha confermato le misure protettive richieste
da una società di gestione del risparmio (SGR) nell’interesse di un
fondo comune di investimento immobiliare in stato di crisi, ribadendone
l’ammissibilità nell’ambito della composizione negoziata della crisi ex
artt. 12 ss. CCII.
La decisione si fonda su tre presupposti: la
rappresentanza del fondo da parte della SGR, la natura autonoma del
patrimonio del fondo rispetto alla SGR e ai partecipanti (art. 36 co. 4
TUF), e l’assenza di una norma che vieti l’accesso del fondo alla
composizione negoziata in caso di crisi.
Il Tribunale ha ritenuto
che, pur in mancanza di soggettività giuridica del fondo, la società di
gestione, quale rappresentante e mandataria ex lege, possa accedere
legittimamente alla composizione negoziata e ottenere la protezione del
patrimonio immobiliare del fondo, al fine di perseguire un risanamento
virtuoso.
Ha evidenziato come l’istituto della composizione
negoziata, non essendo una procedura concorsuale ma uno strumento
stragiudiziale di risanamento, si presti ad essere attivato anche da
soggetti non dotati di soggettività giuridica diretta, purché
rappresentati da soggetti abilitati.
Il parere dell’esperto,
favorevole, ha riconosciuto la sussistenza di concrete prospettive di
risanamento, attraverso il perfezionamento di nuovi contratti di
locazione, la vendita frazionata del patrimonio e l’accordo con i
creditori finanziari, i quali non si sono opposti all’istanza. Il
Tribunale ha quindi confermato le misure protettive nei confronti di
tutti i creditori per la durata di 120 giorni.
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