Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Composizione negoziata nell’interesse di un fondo comune di investimento e misure protettive


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Giurisprudenza

Composizione negoziata nell’interesse di un fondo comune di investimento e misure protettive


Tribunale di Milano, 15 luglio 2025.

Data pubblicazione
09 settembre 2025

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Tribunale di Milano, 15 luglio 2025. Giudice Grippo.

Con ordinanza del 15 luglio 2025, il Tribunale di Milano, Sezione II Civile – Crisi d’Impresa, ha confermato le misure protettive richieste da una società di gestione del risparmio (SGR) nell’interesse di un fondo comune di investimento immobiliare in stato di crisi, ribadendone l’ammissibilità nell’ambito della composizione negoziata della crisi ex artt. 12 ss. CCII.

La decisione si fonda su tre presupposti: la rappresentanza del fondo da parte della SGR, la natura autonoma del patrimonio del fondo rispetto alla SGR e ai partecipanti (art. 36 co. 4 TUF), e l’assenza di una norma che vieti l’accesso del fondo alla composizione negoziata in caso di crisi.

Il Tribunale ha ritenuto che, pur in mancanza di soggettività giuridica del fondo, la società di gestione, quale rappresentante e mandataria ex lege, possa accedere legittimamente alla composizione negoziata e ottenere la protezione del patrimonio immobiliare del fondo, al fine di perseguire un risanamento virtuoso.

Ha evidenziato come l’istituto della composizione negoziata, non essendo una procedura concorsuale ma uno strumento stragiudiziale di risanamento, si presti ad essere attivato anche da soggetti non dotati di soggettività giuridica diretta, purché rappresentati da soggetti abilitati.

Il parere dell’esperto, favorevole, ha riconosciuto la sussistenza di concrete prospettive di risanamento, attraverso il perfezionamento di nuovi contratti di locazione, la vendita frazionata del patrimonio e l’accordo con i creditori finanziari, i quali non si sono opposti all’istanza. Il Tribunale ha quindi confermato le misure protettive nei confronti di tutti i creditori per la durata di 120 giorni.

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