Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Finanza prededucibile dopo il decreto correttivo


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Giurisprudenza

Finanza prededucibile dopo il decreto correttivo


Tribunale di Vasto, 05 febbraio 2025.

Data pubblicazione
27 febbraio 2025

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Tribunale di Vasto, 05 febbraio 2025. Giudice Monteleone.

Con questo puntuale provvedimento vengono chiariti i presupposti della autorizzazione ex art. 22, co. 1, CCII a contrarre debiti prededucibili al fine di poter adempiere agli obblighi derivanti dalla c.d. rottamazione fiscale.

“Innanzitutto, è opportuno precisare che il decreto legislativo n. 136/2024, con riferimento all'autorizzazione a contrarre finanziamenti, ha delineato il perimetro di questi ultimi e gli effetti della prededuzione, chiarendo che questi permangono, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nelle successive procedure esecutive o concorsuali anche quando si susseguono più procedure. Il tribunale può essere chiamato a intervenire nel caso in cui l'imprenditore richieda l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, anche da parte di soci o società del gruppo, o al trasferimento dell'azienda o di un suo ramo.

L'autorizzazione non è necessaria per il compimento di tali atti che, quali atti di straordinaria amministrazione, potrebbero essere compiuti dall'imprenditore semplicemente osservando le prescrizioni di cui all' art. 21, co. 2, CCII, che prevedono la preventiva informazione all'esperto, il potere di questi di segnalare il otenziale pregiudizio ai creditori, alle trattative e alle prospettive di risanamento e, al compimento dell'atto, nonostante la segnalazione, il potere dell'esperto di iscrivere il proprio dissenso al registro delle imprese.

L'autorizzazione è, invece, necessaria affinché si producano gli effetti "speciali" della prededucibilità del credito restitutorio derivante dal finanziamento e della limitazione di responsabilità del terzo acquirente dell'azienda, in deroga all'art. 2560 co. 2, c.c.

Con riferimento ai finanziamenti, il decreto correttivo all'art. 22, co. 1, lett. a) ha previsto che l'autorizzazione del tribunale è necessaria ai fini del riconoscimento della prededuzione e che i finanziamenti possono avere qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie; in particolare, il tribunale può autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione delle linee di credito sospese. Il decreto correttivo ha recepito l'ampia nozione di «finanziamento da intendersi in senso atecnico», tale da ricomprendere tutte le forme attraverso le quali l'impresa può ricevere il sostegno finanziario ed economico alla propria attività, semplificativamente "mutui" ovvero altri contratti di finanziamento non riconducibili alla nozione giuridica di mutuo, come, per esempio, le aperture di credito bancario, nelle quali non ricorre la consegna di una determinata quantità di denaro, o, comunque, tutti i contratti caratterizzati da una causa di credito, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del finanziatore, atteso che legittimati non sono più soltanto gli intermediari bancari o finanziari, così da ricondurre alla categoria i c.d. "crediti di firma", cioè la prestazione di garanzie nell'interesse dell'imprenditore e in favore di suoi creditori o di sue controparti”.

“Per quanto concerne la prededucibílità del credito, questa è volta ad assicurare al creditore che finanzia la società in stato di crisi, la possibilità di ristabilire la situazione di equilibrio venuta meno.
Risulta opportuno precisare, inoltre, che il vincolo della prededuzione prescinde dall'esito della composizione negoziata e può avere effetto soltanto nel caso di apertura del concorso, laddove siano previste regole distributive del valore tra i creditori. Il nuovo co. 1-ter, all'art. 22 CCII, chiarisce che la prededucibilità opera nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane anche quando si susseguono più procedure. La prededuzione, infatti, non incide sull'ordine dei pagamenti nell'ambito della composizione negoziata e della fase attuativa del piano di risanamento, in cui non si realizza alcun concorso tra i creditori, ma assume rilievo nell'eventuale procedura concorsuale o esecutiva che, in ipotesi, segua alla composizione negoziata (…)

Il finanziamento prededucibile giova, per certo, a tutti i creditori ove sí consideri l'evidente circostanza che, di fatto, consente un "contenimento" del credito dell'Agenzia delle Entrate sia in termini quantitativi (circa 3,5 milioni di euro) sía qualitativi (è pacifica la natura prevalente, se non esclusivamente privilegiata dei crediti vantati da AdER) con un "effetto benefico", a ricaduta, per l'intero ceto creditorio, incluso, anche, il creditore disposto a erogare il finanziamento, essendo già creditore chirografario per l'importo di € 1.200.000,00.

A tal proposito, all'udienza del 05.02.2025 titolare dell'omonima ditta individuale finanziatrice, presente personalmente, ha dichiarato "di intrattenere rapporti commerciali con la ricorrente da oltre venti anni e di avere fiducia nel positivo esito del percorso di risoluzione della crisi e di essere disposto ad aiutare l'imprenditore a mezzo dell'erogazione di finanza, in quanto è necessario aiutare chi sta in crisi"; con ciò avvalorando l'importanza dell'operatività del principio solidaristico (ricaduta applicativa dell'art. 2 Cost.) tra imprenditori, essenziale per la riuscita del percorso negoziale di risanamento”.

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