Tribunale di Mantova, 06 febbraio 2025, n. 0. Pres. est. Bernardi.
Accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCI – Piano industriale – Sindacato del Tribunale – Contenuto
Accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCI – Opposizione da parte di Agenzia Entrate – Decorrenza del termine
Accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCI – Piano industriale – Durata superiore al quinquennio – Mancata giustificazione - Inammissibilità
Ai fini della omologazione degli accordi di ristrutturazione, il Tribunale deve (anche ex officio) verificare che gli accordi contengano l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione e cioè la sua fattibilità da intendersi come non manifesta inadeguatezza a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il termine per proporre opposizione alla omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 48 co. 4 CCI da parte degli enti erariali e previdenziali decorre dalla comunicazione prevista dall’art. 1 bis co. 4 del decreto-legge n. 69/2023 (quale norma vigente ratione temporis) e non dalla loro pubblicazione nel Registro delle Imprese.
La previsione di durata del piano industriale (nel caso di specie 7 anni e sei mesi), concernente una impresa di dimensioni medio-piccole, contrasta con i principi elaborati in materia dal CNDCEC del 26 maggio 2022, paragrafo 4.1.4 che limita i piani in continuità diretta all’arco temporale massimo di cinque anni poiché durate superiori non offrono adeguate garanzie di prevedibilità analitica, dovendosi precisare che il ricorso a piani aventi durata superiore a 5 anni deve essere puntualmente giustificato dal debitore con motivazione che l’attestatore deve ritenere adeguata, pronunciandosi espressamente sull’attendibilità delle previsioni successive al quinto anno.
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