Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Misura cautelare per impedire l'escussione delle garanzie


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Giurisprudenza

Composizione negoziata: natura, sindacato del giudice e presupporti del concordato semplificato


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 31 luglio 2024.

Data pubblicazione
04 marzo 2025

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 31 luglio 2024. G.D. Quaranta.

Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza - composizione negoziata – ammissibilità.

Composizione negoziata – natura – misure protettive – sindacato giudice – limiti.

Composizione negoziata – natura – buona fede e correttezza – rilevanza

Composizione negoziata - concordato semplificato – consecutio – presupposti

Con l’introduzione dell’art. 25 quinquies CCII, all’imprenditore è consentito di non proseguire con il concordato preventivo per deviare verso la più agile composizione negoziata, a condizione che vi sia una soluzione di continuità tra i rimedi, che il legislatore ha individuato in quattro mesi.

E’ pacifica la natura stragiudiziale della composizione negoziata, almeno fino al momento in cui il debitore non chieda di accedere alle misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII. Da tanto consegue che attenendo l’istanza ex art. 17 ad una procedura stragiudiziale, il Tribunale non può essere chiamato a pronunciarsi sulla sua ammissibilità, sebbene non sia stato osservato il termine disposto per la sua presentazione. Del resto, una pronuncia di inammissibilità dell’istanza di accesso alla procedura per mancato rispetto dei termini previsti all’art. 25 quinquies determinerebbe l’applicazione di una sanzione processuale nell’ambito di una fase della procedura di carattere meramente stragiudiziale. Atteso dunque che tale valutazione esula dalle competenze del Giudicante, non deve trascurarsi la rilevanza che può assumere la rinuncia alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, operata dal debitore previo deposito dell’istanza ex art. 17, in termini di affidabilità e perseguibilità del piano di risanamento.


La buona fede e la correttezza rilevano anche nella composizione negoziata. Ma la sanzione che può conseguire alla loro violazione non è in termini d’inammissibilità dell’istanza ex art. 17 CCII, quanto in ordine alla sorte sia del percorso di composizione che, nel caso, sulla verifica del ragionevole affidamento nel debitore e nel prospettato risanamento in punto di conferma delle misure protettive del patrimonio.

Presupposto di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, strumento di regolazione ancorato all’esito della CN, è che a corredo relativo vi sia una relazione finale in cui l’esperto nominato ai sensi dell’art. 13 CCII attesti che: (i) le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; (ii) le trattative non hanno avuto esito positivo; (iii) le soluzioni negoziali individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2 let. b) del CCII (contratti privati con uno o più creditori idonei ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; convenzione in moratoria di cui all’art. 62; conclusione di un accordo con tutti i creditori che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324; predisposizione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61) non sono praticabili. Il successivo vaglio sulla ritualità della proposta, previsto dall’art. 25 sexies co. 3 CCII deve poi estendersi non solo alla formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell’esperto, ma anche all’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni. In particolare, deve emergere che le trattative si siano svolte con una completa interlocuzione con i creditori interessati al piano di risanamento e che gli stessi abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni in merito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore ricorrente, sulle misure per il risanamento proposte e, di conseguenza, abbiano potuto esprimersi su esse e che, nonostante l’impegno profuso correttamente dall’imprenditore, in ossequio ai dettami di cui all’art. 4, non sia stato possibile raggiungere la soluzione negoziata.

Segnalazione a abstract dell'Avv. Luca Caravella

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