Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

Gli atti e le attività dell’esperto tra potere, controlli e invalidità: una possibile ricostruzione.


Gloria Visaggio
Giurisprudenza

Cessione del ramo d’azienda e miglior soddisfazione dei creditori


Tribunale di Torino, 27 febbraio 2025.

Data pubblicazione
09 marzo 2025

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Giurisprudenza

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Tribunale di Torino, 27 febbraio 2025. Giudice Giusta.

Il Tribunale di Torino, richiesto di autorizzare la cessione di un ramo d’azienda nell’ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa ai sensi dell’art. 22 CCII, ha affermato che “La funzionalità rispetto alla continuità aziendale può ritenersi sussistente ove la cessione dell'azienda consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività e la maturazione di ulteriori perdite)”.

Con particolare riferimento alla espressione «miglior soddisfazione dei creditori», utilizzata dall’art. 10 D.L. n. 118 del 2021 (e oggi dall’art. 22 CCII), il Tribunale, facendo espressamente riferimento ad una decisione del Tribunale di Parma del 4 novembre 2022 (https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28299) ha sostenuto che la stessa “deve essere interpretata tenendo conto del significato ad essa attribuito nel contesto degli 3 artt. 186-bis e 182-quinquies l.f. e delle finalità della composizione negoziata ove assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, che possa ragionevolmente ritenersi idoneo al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario delineata nell’art. 2, comma 1, D.L. n. 118 del 2021.”

Il Tribunale ha dunque autorizzato il trasferimento del un ramo d’azienda alla società offerente, rilevando, sulla base del parere reso dall’Esperto, che: a) l’operazione è l’unica soluzione concretamente percorribile per evitare la dispersione dei valori aziendali e garantire la prosecuzione dell’attività; b) il prezzo offerto dall’acquirente è stato ritenuto congruo; c) è stato rispettato il principio di competitività nella selezione dell’acquirente; d) il trasferimento del ramo d’azienda è vantaggioso per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.

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