Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
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Gli atti e le attività dell’esperto tra potere, controlli e invalidità: una possibile ricostruzione.


Gloria Visaggio
Giurisprudenza

Il termine ex art. 44 CCII può essere concesso una sola volta


Tribunale di Vicenza, 27 febbraio 2025.

Data pubblicazione
25 marzo 2025

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Giurisprudenza

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Tribunale di Vicenza, 27 febbraio 2025. Pres. Limitone. Rel. Cazzola.

Procedure concorsuali – Concordato – In bianco – Termine già concesso – Nuovo termine - Inammissibilità – Abuso dello strumento - Sussistenza

Il termine ex art. 44 CCII può essere concesso una sola volta, in armonia con i principi acceleratori e sollecitatori del Codice della Crisi, che vuole promuovere l’emersione tempestiva della crisi ed il rapido approccio alle sue possibili soluzioni, incompatibili con ripetute concessioni del termine c.d. in bianco, dovendosi senz’altro procedere, dopo la prima concessione di tale termine, al deposito del concordato pieno.

L’art. 4, co., 2 lett. b), CCII pone, infatti, a carico del debitore il dovere di “assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’art. 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori.”

[Nel caso di specie il termine era stato chiesto una seconda volta, per cui si tratta di situazione diversa dallo spirare del termine senza deposito del piano (presentato in un secondo momento), la quale linea di principio non è abusiva, anche perché i creditori riprendono la facoltà, nelle more, di agire in executivis.]

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