Tribunale di Avellino, 27 marzo 2025, n. 0. Pres. Guglielmo. G.D. Russolillo.
Il Tribunale di Avellino, decidendo su un’istanza dichiaratamente rivolta a un “non luogo a provvedere” (e solo in subordine ad ottenere un’autorizzazione “in ratifica”), ha correttamente affermato che:
“la disciplina degli accordi di ristrutturazione trova esclusiva applicazione sin dal momento in cui l'imprenditore deposita la domanda di omologa ai sensi dell'art. 57 CCII, con la conseguenza che, ove egli ne abbia fruito in via anticipata ai sensi dell'art. 44 co. 1 quater CCII, i due regimi giuridici si saldano senza soluzione di continuità;
in caso di accesso dell'imprenditore agli accordi di ristrutturazione, non operando lo spossessamento neppure in forma attenuata, è esclusa l'autorizzazione degli atti straordinari, anche se essi siano compiuti fra la data di deposito della domanda e quella dell'omologazione, occorrendo soltanto, con verifica da svolgere nell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 48 co. 4 CCII, che quegli atti siano resi noti ai creditori al momento dell'adesione alla proposta di accordo e che non si pongano, di conseguenza, in contrasto con il contenuto della stessa;
nel caso in esame deve darsi peraltro atto che la società istante chiede di essere autorizzata a dar esecuzione ad un accordo già concluso;
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza proposta“.
Segnalazione e abstract a cura del Prof. Stefano Ambrosini
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