Procura Generale della Corte di Cassazione, 03 marzo 2025, n. 0. .
In un caso di fallimento conseguente a un concordato preventivo omologato, relativamente al credito sorto dopo la chiusura del concordato la Procura Generale ha chiesto l’affermazione del seguente principio di diritto: “affinché i relativi crediti maturati dopo la chiusura della procedura di concordato preventivo possano godere del rango prededucibile ai sensi della L. Fall. art. 111, comma 2 nel successivo fallimento, la loro "funzionalità", intesa come finalizzazione ad assicurare il buon esito della procedura, deve necessariamente trovare esposizione analitica nel piano allegato alla proposta”.
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