Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Il Procuratore Nardecchia sulla prededuzione funzionale per i crediti maturati dopo la chiusura del concordato preventivo


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Giurisprudenza

Il Procuratore Nardecchia sulla prededuzione funzionale per i crediti maturati dopo la chiusura del concordato preventivo


Procura Generale della Corte di Cassazione, 03 marzo 2025.

Data pubblicazione
02 aprile 2025

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Procura Generale della Corte di Cassazione, 03 marzo 2025.

In un caso di fallimento conseguente a un concordato preventivo omologato, relativamente al credito sorto dopo la chiusura del concordato la Procura Generale ha chiesto l’affermazione del seguente principio di diritto: “affinché i relativi crediti maturati dopo la chiusura della procedura di concordato preventivo possano godere del rango prededucibile ai sensi della L. Fall. art. 111, comma 2 nel successivo fallimento, la loro "funzionalità", intesa come finalizzazione ad assicurare il buon esito della procedura, deve necessariamente trovare esposizione analitica nel piano allegato alla proposta”.

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