Tribunale di Vicenza, 10 aprile 2025, n. 0. G.D. Ciutto.
Il Tribunale di Vicenza ha respinto un’istanza di concessione di misure protettive o cautelari proposta dopo il decorso del termine di cui all’art. 8.
Nel provvedimento si legge fra l’altro che “un altro periodo di misure protettive potrebbe essere concesso solo a fronte del sopravvenire di una situazione di crisi o di insolvenza del tutto diversa da quella per cui le misure sono già state concesse fino al termine massimo, condizione ipotizzabile
nel caso in cui l’impresa, tornata in bonis, si trovi costretta successivamente ad affrontare
altra fase di crisi, con richiesta di accesso agli strumenti di regolazione previsti dal CCII”: laddove, “nel caso di specie l’insolvenza è pacificamente la medesima di quella alla
base della composizione negoziata, come ammesso dalla stessa ricorrente”.
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