Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Mancata accettazione dell’esperto e diniego di rinvio: dura lex, sed lex.


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Giurisprudenza

Mancata accettazione dell’esperto e diniego di rinvio: dura lex, sed lex.


Corte d'Appello di Bologna, 14 aprile 2025.

Data pubblicazione
09 maggio 2025

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Giurisprudenza

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Corte d'Appello di Bologna, 14 aprile 2025. Pres. Velotti. Rel. Lama.

In un caso in cui la mancata, tempestiva pubblicazione della nomina dell’esperto era dipesa da causa non imputabile al debitore, si è nondimeno sancita la legittimità della declaratoria di liquidazione giudiziale dipesa dalla mancata concessione di un pur breve rinvio.

Osserva la Corte che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, co. 7 e 17, co. 4, CCII, l’accettazione dell’esperto “fisiologicamente, potrebbe intervenire ben nove giorni dopo la istanza di nomina (…) Pertanto, prima del decorso di tale periodo, la pubblicazione dell’istanza de qua ben potrebbe non avvenire e, dunque, le misure di protezione non operare, alla luce della lettera delle disposizioni in commento, laddove queste discorrono di “pubblicazione”, e non “presentazione”. Né il dato letterale risulta superabile attraverso un’interpretazione estensiva, sebbene apparentemente più confacente ai principi sanciti nella Direttiva Insolvency.

Ed invero, la Direttiva non impone una efficacia illico et immediate della protezione, tale da rendere intollerabile anche lo spatium fisiologico di cui sopra. (…). Sotto tale aspetto va, poi, rilevato che l’emersione tempestiva della crisi impone proprio di organizzarsi per tempo, al fine di prevenire l’esito liquidatorio, ovviamente a beneficio del debitore e dei suoi creditori. In quest’ottica, è quindi esigibile in capo al debitore l’onere di attivarsi per tempo, in un momento almeno così “precoce” da neutralizzare le lungaggini (fisiologiche) come quelle sopra illustrate. D’altronde, nulla avrebbe vietato al debitore di “dominare i tempi” della vicenda sol depositando una domanda ex artt.44, con contestuale operatività pressoché immediata delle MP, ex artt. 40, comma 3 e 54, comma 2 CCII.”

I giudici bolognesi, tuttavia, riconoscono che la decisione di prime cure, ove conforme alla prassi virtuosa in materia, sarebbe potuta consistere nella concessione di un breve rinvio: “è certamente vero che, in una fattispecie simile a quella che ci occupa, la concessione di un rinvio sarebbe stato decisamente opportuno: prassi virtuosa osservata dalla giurisprudenza più accorta e sensibile ai principi informatori della materia. Tuttavia, è altrettanto vero che, come osservato dalla stessa reclamante, la concessione del rinvio non costituisce un diritto del debitore; né un siffatto diniego integra una ipotesi di nullità processuale”.

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