Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Competenza, rigetto dell’opposizione dell’Agenzia delle Entrate e omologazione


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Giurisprudenza

Competenza, rigetto dell’opposizione dell’Agenzia delle Entrate e omologazione


Tribunale di Milano, 17 aprile 2025.

Data pubblicazione
22 maggio 2025

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Tribunale di Milano, 17 aprile 2025. Pres. De Simone. Rel. Pascale.

Nel caso in questione l’Agenzia delle Entrate aveva affermato l’irricevibilità delle proposte di transazione fiscale pervenute nel corso della composizione negoziata, essendo stata nelle more aperta la liquidazione coatta amministrativa nei confronti di una delle cooperative dell’affermato gruppo e non sussistendo la competenza del Tribunale adito. Il medesimo creditore aveva altresì invocato l’inammissibilità dello strumento del concordato semplificato, sia in quanto avrebbe difettato il presupposto dell’extrema ratio, sia in quanto asseritamente abusivo.

Il Tribunale ha ritenuto “che l’opposizione debba essere respinta. Le ricorrenti hanno, infatti, documentato che il decreto di sottoposizione della debitrice alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è stato emesso in data 26.2.24 (v. visura in atti), dunque nel vigore della proroga per 120 giorni decorrenti dal 12.12.23 delle misure protettive pronunciata in data 27.12.23, e peraltro lo stesso non risulta ritualmente pubblicato. Quanto alle doglianze ulteriori del creditore opponente, è appena il caso di richiamare il provvedimento con cui è stato dichiarato ammissibile il concordato semplificato di gruppo, in ossequio all’orientamento prevalente in sede di giurisprudenza di merito (v. ex multis Trib. Bergamo 26.4.23, in www.ilcaso.it), con conseguente applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, del disposto dell’art. 286 co. 1 CCI, cui le ricorrenti hanno prestato ossequio.

A ciò deve aggiungersi che lo stesso Esperto della composizione negoziata, nella propria relazione di competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 co. 8 CCI, ha espressamente affermato l’impraticabilità delle soluzioni previste dall’art 23, commi 1 e 2, lettera b) CCI, dando atto dell’intervenuta serrata interlocuzione proprio col creditore erariale nel corso del procedimento in ordine alle proposte di transazione fiscale, pure in atti, aventi contenuto schiettamente sovrapponibile, quanto al trattamento dei relativi crediti, al piano successivamente depositato ex art. 25sexies CCI.”.

Segnalazione del Dott. Giannicola Rocca

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