Tribunale di Ancona, 27 marzo 2025, n. 0. Giudice Filippello.
COMPOSIZIONE NEGOZIATA – Cessione di azienda – Esclusione degli effetti ex art. 2560, co. 2, c.c. – Cancellazione gravami ipotecari – Prescrizioni
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16, co. 1, e 22, co. 1bis, CCII, che consentono un’attività dell’Esperto, nonché l’attuazione del decreto autorizzativo, anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata, si dispone che questi debba assicurare che il redigendo accordo contenga una specifica clausola in virtù della quale il corrispettivo della vendita dell’azienda, destinato alla soddisfazione dei creditori, confluisca su un conto bancario vincolato all’ordine dell’Esperto, onerando quest’ultimo a ripartire le future somme contestualmente all’ottenimento del consenso alla cancellazione dei gravami da parte dei creditori ipotecari.
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Paolo Bortoluzzi
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