Tribunale di Genova, 30 maggio 2025, n. 0. Giudice Balba.
Composizione negoziata – Revoca delle misure protettive – Inerzia dell’imprenditore – Prejudizio per i creditori - Condotta collaborativa – Dovere di trasparenza e tempestività
Le misure protettive ex art. 18 CCII possono essere revocate quando l’imprenditore non dimostra concrete prospettive di risanamento e permane in uno stato di inattività, aggravando la situazione debitoria e arrecando pregiudizio ai creditori; l’imprenditore che accede alla composizione negoziata ha, infatti, l’onere di collaborare con l’esperto e di attivarsi tempestivamente per individuare soluzioni praticabili di regolazione della crisi laddove la protezione offerta dall’art. 18 CCII presuppone un comportamento attivo e leale.
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