Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Estensione delle misure protettive e cautelari al patrimonio del socio illimitatamente responsabile


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Giurisprudenza

Concessione di misure cautelari nell’ambito del giudizio di omologazione


Tribunale di Avellino, 04 giugno 2025.

Data pubblicazione
06 giugno 2025

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Tribunale di Avellino, 04 giugno 2025. Giudice Russolillo.

Il Tribunale di Avellino, con questo puntuale e articolato provvedimento, osserva che “il sistema di tutele approntato dal Codice della crisi nell’ambito del procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione prevede, accanto alle misure protettive già fruite dalla ricorrente per la durata massima prevista dall’art. 8 CCII, anche quelle cautelari, la cui finalità è quella di “assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione”;

si tratta di una funzione estranea alle misure protettive, le quali, per contro, mirano, secondo la definizione fornita dall’art. 2 lett. p) CCII, esclusivamente a preservare il buon andamento delle trattative al fine di evitare che iniziative individuali dei creditori possano impedire il buon esito delle iniziative assunte per l’accesso a soluzioni della crisi e dell’insolvenza alternative alla liquidazione giudiziale;

e dunque, se all’esito delle trattative che hanno determinato l’accesso dell’imprenditore ad uno strumento di regolazione, permane l’esigenza di una tutela inibitoria finalizzata a garantire l’attuazione del provvedimento omologatorio, il debitore non può essere pregiudicato dalla durata residua del procedimento unitario, ma deve essere messo in condizione di ricorrere allo strumento cautelare;

deve dunque aderirsi alla tesi secondo cui, negli strumenti di regolazione della crisi, la distinzione fra misure protettive e cautelari opera sul piano funzionale piuttosto che tipologico, ragion per cui non è escluso che esse possano avere il medesimo oggetto; le misure protettive, in quanto destinate a preservare le trattative, devono avere una durata temporalmente stabilita posto che lo spatium deliberandi dell’imprenditore, che è in cerca di una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale, non può essere illimitato, ma va contenuto al fine evitare comportamenti abusivi e dilatori; per contro l’esigenza di contenimento dei tempi viene meno una volta che la proposta e il piano siano stati presentati o gli accordi conclusi, in quanto a quel punto la durata dell’iter procedurale tende a sfuggire in gran parte all’iniziativa del proponente e pone la diversa esigenza di assicurare il buon esito del giudizio; le misure cautelari sono in tal caso idonee a riempire l’eventuale spazio temporale residuo, anche accordando una tutela analoga a quella inibitoria delle protettive fino alla conclusione del procedimento unitario, e sono destinate a perdere efficacia “al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” (art. 55 co. 2 CCII), ovvero nel caso di diniego dell’omologa o di anticipata chiusura del procedimento per inammissibilità o revoca; quanto sopra spiega anche il perché la tutela cautelare, diversamente da quella protettiva: a) non è soggetta all’individuazione del termine di durata; b) non scade con la decorrenza dei dodici mesi; c) produce i suoi effetti solo se accordata dal giudice e giammai in via anticipata e provvisoria; d) è destinata ad operare nei confronti di singoli destinatari (natura selettiva), a quali va assicurata la difesa nel pieno contraddittorio”.

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