Tribunale di Bari, 11 giugno 2025, n. 0. Giudice Paola Cesaroni.
Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale – Novella di cui alla legge n. 35/2025 - Limite massimo di risarcimento del danno di cui all’art. 2407 comma 2 c.c. – Applicazione ai fatti pregressi all’entrata in vigore della norma – Sussistenza.
I nuovi e più stringenti parametri per la valutazione dei danni introdotti dal novellato secondo comma dell’art. 2407 c.c. possono trovare applicazione retroattiva anche in relazione ai fatti illeciti commessi prima della sua entrata in vigore, considerato che, in mancanza di disposizioni transitorie, la natura procedimentale della modifica invoca il rispetto del principio tempus regit actum per la regolamentazione delle sopravvenienze normative, e che la disposizione non modifica “i fatti genetici” dell’illecito censurato, ma impatta in ottica funzionale sull’esecuzione del rapporto obbligatorio, dettando regole per una liquidazione dei danni non ancora operata dal giudice della controversia.
Segnalazione e abstract dell'Avv. Francesco Dimundo
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