Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Applicazione retroattiva dell'azione risarcitoria dei soci e dei terzi nel nuovo art. 2407 c.c.


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Giurisprudenza

Applicazione retroattiva dell'azione risarcitoria dei soci e dei terzi nel nuovo art. 2407 c.c.


Tribunale di Palermo, 04 luglio 2025.

Data pubblicazione
09 luglio 2025

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Tribunale di Palermo, 04 luglio 2025. Giudice Piazza.

Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale – Novella di cui alla legge n. 35/2025 – Termine di prescrizione di cui all’art. 2407 comma 4 c.c. – Applicazione retroattiva alle condotte anteriori all’entrata in vigore – Esclusione

Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale - Novella di cui alla legge n. 35/2025 – Termine di prescrizione – Applicazione anche all’azione risarcitoria dei soci e dei terzi – Esclusione

La novella normativa introdotta dalla legge n. 35/2025 (che ha modificato l’art. 2407 c.c. prevedendo che il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci inizi a decorrere dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno) si applica alle sole condotte successive alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dai bilanci dell’esercizio 2024, trattandosi di disposizione che disciplina un istituto di diritto sostanziale e per la quale non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che ne preveda l’applicabilità̀ ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all’entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività̀ va esclusa in ragione della previsione di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

In ogni caso la nuova disciplina relativa al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci di cui al quarto comma dell’art. 2407 c.c., introdotto dalla legge n. 35/2025, riguarda la sola azione sociale di responsabilità, e non anche l’azione risarcitoria per i danni subiti dai soci e dai terzi, per i quali la decorrenza della prescrizione va fatta pur sempre risalire al momento della possibilità per i terzi di percepire il danno.

Segnalazione e abstract dell'Avv. Antonio Dimundo

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