Tribunale di Cuneo, 10 luglio 2025, n. 0. Pres. rel. Bonaudi.
Con questa puntuale decisione il Tribunale di Cuneo afferma in primo luogo che “la soluzione alla crisi / insolvenza è basata su un piano di integrale liquidazione del suo patrimonio, sia pure mediante lo schema della continuità aziendale indiretta (per il breve periodo fino alla cessione dei rami aziendali), idonea a massimizzare l’introito e, di conseguenza, ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori”.
Con riferimento poi all’opposizione all’omologa, sul provvedimento si legge: “ L’opposizione, se si ha riguardo alle conclusioni, appare inammissibile perché sollecita una verifica del Tribunale sulla fattibilità del piano e della proposta ma poi insta per l’ammissione del proprio credito al passivo del concordato semplificato, ammissione peraltro che, sia in relazione al quantum, sia in relazione alle cause di prelazione non è oggetto del giudizio di omologazione. Inoltre, la stessa è infondata: nel piano e nella proposta (come integrati) il credito era correttamente appostato per la somma di euro 535.952,00 maggiore di quella di cui alla transazione del 9.06.2025, sicché quest’ultima ha sicuramente avuto un effetto vantaggioso sul piano, riducendo l’esposizione verso quel creditore. La tesi secondo cui il credito per corrispettivo del contratto di appalto sia privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. appare infondata: il credito è costituito dal corrispettivo (non pagato) del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di macellazione e lavorazione carni suine da eseguirsi presso la sede (fattispecie non sussumibile nella disposizione normativa invocata) ed è irrilevante -stante la fungibilità del denaro- quale costo copra o intenda coprire con tale corrispettivo. In particolare, la circostanza che con tale compenso contrattuale la appaltatrice paghi le retribuzioni dei propri dipendenti non trasferisce sul primo la causa di prelazione che compete esclusivamente al lavoratore dipendente per i propri crediti retributivi e assimilabili; peraltro, la stessa creditrice allega di avere provveduto regolarmente al pagamento del personale, sicché non si comprende quale sia la ragione giuridica sottesa alla causa di prelazione invocata”.
Il Tribunale stabilisce infine, in applicazione dell’art. 25 septies CCII, che, “tenuto conto che il concordato prevede la cessione dei rami di azienda – in ordine ai quali è prevista nel piano l’offerta irrevocabile di acquisto da parte di un soggetto già individuato -, è necessario provvedere alla nomina di un Liquidatore che, in difetto di indicazione da parte della ricorrente, è individuato dal Tribunale”.
Segnalazione del dott. Nicola Bussoni
Abstract a cura del prof. Stefano Ambrosini
Abstract:
Sommario: