Tribunale di Milano, 13 agosto 2025, n. 0. Pres. De Simone. Rel. Vasile.
La proroga ex art. 44, c. 1, lett. a), CCII, può essere concessa in situazioni nelle quali:
"- la bozza di piano indicato in continuità indiretta è già connotata in via esauriente secondo linee essenziali idonee a costituire un progetto volto al superamento della crisi (e tenuto conto che non pare doversi ravvisare in questa sede un obbligo di deposito di un vero e proprio piano dettagliato, con documento separato anche di tesoreria e/o di natura finanziaria o contenente i flussi di cassa, con specifica proposta satisfattiva destinata ai creditori, ma può ritenersi sufficiente, ai fini della proroga, che la società fornisca un’illustrazione chiara degli obiettivi ristrutturativi dell’impresa e delle azioni funzionali al loro perseguimento, quindi delle linee guida fondamentali dello strumento regolatorio prescelto);
- vi è la necessità che i creditori – e in particolare Agenzia Entrate – formalizzino la precisazione del credito, ciò al fine di definire l’ammontare del passivo per la predisposizione e formalizzazione del piano di concordato;
- la necessità di una proroga è stata avallata anche dall’attestatore il quale ha evidenziato la necessità di completare l’iter di verifica delle posizioni creditorie;
- il CG ha formulato parere favorevole alla chiesta proroga, condividendo le ragioni;
- ricorre un serio e concreto avanzamento dello stato di elaborazione del piano e della proposta secondo un progetto concreto di soluzione della crisi in base a un piano di “continuità indiretta” e che non vi sono perdite di periodo”.
A tale stregua, il Tribunale milanese ha ritenuto che “siano pienamente ravvisabili i giustificati motivi, dedotti dalla Società ai fini della chiesta proroga, nè è dato ravvisare alcun comportamento di inerzia o ritardo della ricorrente”.
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