Corte d'Appello di Venezia, 30 settembre 2025, n. 0. Pres. Zanon. Est. Marani.
L’art. 2407 comma 2, cod. civ., modificato dalla legge n. 35/25, ha natura sostanziale, con la conseguenza che il limite legale di responsabilità dei sindaci introdotto dalla norma, è destinato ad applicarsi, in assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale, sulla base del generale principio di cui all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.
Il limite legale è, in ipotesi, costituito da tutti i compensi pattuiti per il periodo cui si riferisce la mancata rilevazione delle irregolarità di bilancio.
Segnalazione dell'Avv. Alberto Rinaldi
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