Tribunale di Brescia, 05 marzo 2025, n. 0. Pres. rel. Canali.
Il Tribunale ha rigettato un reclamo proposto avverso l'aggiudicazione di un affitto di ramo d'azienda in sede fallimentare, dichiarandolo inammissibile. La ratio decidendi si fonda sulla tardività dell'impugnazione: infatti, la società reclamante, anziché impugnare tempestivamente gli atti che avevano preparato la gara competitiva, ha scelto di partecipare alla procedura e di censurare soltanto il successivo decreto di aggiudicazione del 30 ottobre 2024.
Secondo il Collegio, le censure sollevate dalla reclamante — relative all'erronea valutazione di "miglioratività" dell'offerta iniziale da parte del Curatore (ex art 104 bis l.f.), ai presunti vizi formali del bando di gara (16.9.2024) e al conflitto di interessi nel comitato dei creditori (autorizzazione del 2.8.2024) — avrebbero dovuto essere dirette contro quei singoli "pregressi atti del curatore e del comitato dei creditori" nei termini previsti. Avendo la reclamante partecipato alla gara e impugnato solo l’atto conclusivo, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, inammissibile.
Abstract:
Sommario: