Corte d'Appello di Roma, 03 dicembre 2025, n. 0. Pres. Pinto. Rel Genna.
Concordato semplificato – Natura del piano – Necessaria liquidatorietà
Il concordato semplificato richiede un piano esclusivamente liquidatorio, essendo la “cessione dei beni” prevista dall’art. 25-sexies CCII il presupposto che giustifica l’assenza del voto dei creditori; ne consegue che una continuità diretta, anche solo temporanea e pur se finalizzata a migliorare il valore di liquidazione, non è compatibile con il concordato semplificato, poiché comporta profili discrezionali sulla prosecuzione dell’attività del debitore insolvente e non rientra nel modello legale dell’istituto.
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