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Giurisprudenza

La Corte d'Appello di Milano sulla natura del termine per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione


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Giurisprudenza

La Corte d'Appello di Milano sulla natura del termine per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione


Corte d'Appello di Milano, 18 dicembre 2025.

Data pubblicazione
13 gennaio 2026

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Giurisprudenza

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Corte d'Appello di Milano, 18 dicembre 2025. Pres. Brena. Rel. Del Vecchio.

Concordato preventivo – Domanda prenotativa – Termine ex art. 44 CCII per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione – Natura perentoria – Sussistenza

Il termine di cui all’art. 44 CCII per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione ha natura perentoria, e ciò sia in ragione della ratio a fondamento della predetta disposizione, volta ad impedire che il procedimento di apertura della dichiarazione giudiziale in seno al quale il termine in oggetto è chiesto e concesso per consentire l’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi resti procrastinato sine die a continui rinnovi della domanda, sia in ragione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, della natura essenzialmente perentoria dei termini giudizialmente concessi, quale deve ritenersi quello fissato dal giudice procedente per la presentazione della proposta concordataria, del piano e dei documenti del c.d. concordato con riserva.


Concordato preventivo – Domanda prenotativa – Termine ex art. 44 CCII per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione – Deposito di attestazione irregolare o invalida – Decadenza dalla domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi – Sussistenza

Il rispetto del termine di cui all’art. 44 CCII esige che entro detto termine l’accesso allo strumento di regolazione della crisi sia ritualmente perfezionato con il deposito di attestazione di veridicità idonea. Il deposito di una attestazione irregolare o invalida (nella specie, per mancata iscrizione dell’attestatore nell’apposito albo dei professionisti abilitati), equivalendo alla mancanza di un requisito essenziale della domanda, non permette quindi il perfezionamento dell’accesso allo strumento di regolazione della crisi, e comporta la decadenza dalla domanda di accesso a tale strumento. Il deposito di una nuova proposta, accompagnata da nuovo piano e da nuova attestazione di veridicità, resta assoggettato al medesimo termine perentorio.

Segnalazione e abstract dell'Avv. Francesco Dimundo

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