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Giurisprudenza

Azione inibitoria collettiva e disapplicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale: lo stabilimento ex ILVA di Taranto


Tribunale di Milano, 26 febbraio 2026.

Data pubblicazione
26 febbraio 2026

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Giurisprudenza

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Tribunale di Milano, 26 febbraio 2026. Pres. est. Mambriani.

Azione inibitoria collettiva – Art. 840-sexiesdecies c.p.c. – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disapplicazione parziale del provvedimento amministrativo presupposto – Principio di precauzione – Proporzionalità – Valutazione del danno sanitario (VDS) – Limiti di produzione e fase transitoria – “Condizioni legali di esercizio” – Sospensione dell’attività produttiva con decorrenza differita

Il rilevante decreto del Tribunale di Milano, reso in sede camerale nell’ambito di un’azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c., ha esaminato il nesso tra titolo autorizzatorio ambientale, rischio per la salute e strumenti di tutela attivabili davanti al giudice ordinario, prendendo le mosse dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa allo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto.

Le parti ricorrenti hanno domandato che l’AIA fosse ritenuta incompatibile con i parametri eurounitari (come interpretati dalla Corte di giustizia) e quindi disapplicata, con conseguente inibitoria consistente nella fermata dell’area a caldo sino a un nuovo assetto autorizzativo conforme e sino all’effettivo adeguamento dell’impianto alle prescrizioni reputate necessarie.

Il Collegio ha costruito la decisione attorno al bilanciamento tra protezione della salute e continuità produttiva, valorizzando la relazione tra volumi di produzione e livello di rischio sanitario quale emerge dalle valutazioni del danno sanitario (VDS). In questa chiave, ha censurato l’assenza di limiti produttivi idonei a presidiare la fase transitoria fino alla concreta attuazione degli interventi, e ha ricondotto la criticità soprattutto alla “illegittima dilatazione (12 anni)” dei tempi di implementazione, richiamando i principi di precauzione e proporzionalità nel quadro costituzionale evocato in motivazione. Da ciò è derivata una disapplicazione parziale e selettiva di singole prescrizioni, con accoglimento non integrale delle pretese principali.

Quanto ai rimedi, il provvedimento ha adottato una soluzione modulata: pur affermando la necessità della sospensione, ha rilevato che l’autorizzazione non è stata rimossa “in toto” ed è stata “configurata sul presupposto della continuità della produzione”, optando per una misura inibitoria di portata “minore” rispetto a quella richiesta, accompagnata da un termine funzionale alla regolarizzazione. In coerenza con tale impostazione, ha differito l’efficacia dell’ordine di fermata e ha indicato un termine entro cui le resistenti avrebbero potuto ricondurre a legittimità l’assetto autorizzatorio.

La decisione del Tribunale di Milano

Il comunicato stampa