Tribunale di Como, 17 febbraio 2026, n. 0. Pres. Parlati. Rel. Pisano.
Con riferimento all’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, il Collegio osserva che lo stesso art. 88, comma 1, CCII fa salve le disposizioni dell’art. 84, comma 6, CCII, che consentono la libera distribuzione delle risorse apportate a titolo di finanza esterna.
Tali risorse, non facendo parte del patrimonio del debitore, possono essere distribuite in deroga alle regole di graduazione, a prescindere dalla natura tributaria o contributiva del credito, per cui non può affermarsi la prevalenza dell’art. 88 CCII in ragione della natura pubblica del creditore, non essendo prevista dal legislatore alcuna deroga in tal senso.
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