Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , 03 febbraio 2026, n. 0. Pres. Rel. Urbano.
Concordato preventivo in continuità – Art. 112 CCII – Regolarità della procedura – Attendibilità del piano – Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. – Inopponibilità ai creditori – Classi – Ristrutturazione trasversale – Garanzia MCC – APR – Esclusione del cram down
Il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda di omologazione di un concordato preventivo in continuità, ritenendo insussistenti sia i presupposti di regolarità della procedura sia quelli di concreta fattibilità del piano. Il Collegio ha valorizzato, in particolare, le carenze informative emerse nel corso della procedura, l’inattendibilità delle previsioni economiche alla luce dei risultati successivi al deposito del ricorso e l’inopponibilità ai creditori del vincolo di destinazione costituito sui beni del socio garante, reputato inidoneo ad assicurare in modo stabile le risorse poste a fondamento della proposta.
Quanto al voto, la proposta non ha ottenuto l’approvazione della maggioranza delle classi ammesse al voto, poiché, a fronte di sette classi votanti, solo tre hanno espresso voto favorevole: quelle dei dipendenti, degli enti previdenziali e dei creditori finanziari garantiti. È così venuto meno il primo dei due percorsi alternativi contemplati dall’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, che consente l’omologazione quando la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una munita di prelazione; per questa ragione la proponente ha invocato la seconda via prevista dalla stessa disposizione, chiedendo l’omologa mediante ristrutturazione trasversale.
Il Tribunale ha però escluso anche tale possibilità. Ha osservato, infatti, che, tra le classi favorevoli, quelle dei dipendenti e degli enti previdenziali non hanno potuto assumere rilievo ai fini del cram down, essendo risultate integralmente soddisfatte; l’unica classe astrattamente rilevante è stata dunque quella dei creditori finanziari garantiti. Tuttavia, la sua posizione è dipesa dall’eventuale escussione della garanzia del Fondo MCC: ove le banche avessero escusso la garanzia, il credito di MCC, assistito da privilegio generale, avrebbe assorbito il valore distribuibile secondo la regola della priorità assoluta (APR), con la conseguenza che la classe bancaria non avrebbe ricevuto alcuna utilità concordataria; solo nello scenario opposto essa avrebbe potuto conservare una soddisfazione parziale. Poiché il Collegio ha reputato più probabile lo scenario dell’escussione e ha sottolineato che tale evenienza avrebbe inciso anche sul quadro economico nel quale il voto era stato espresso, ha escluso la praticabilità dell’omologazione forzosa ex art. 112 CCII e ha rigettato la domanda.
Segnalazione del Prof. Lorenzo Stanghellini
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