Cassazione, Sez. I civile, 25 marzo 2026, n. 7134. Pres. Terrusi. Rel. Dongiacomo.
Crisi d'impresa - Finanziamento di impresa già in stato di decozione - Violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato - Nullità del finanziamento ed irripetibilità
L’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, è condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato ed è pertanto contraria al buon costume economico, determinando nullità del finanziamento ed irripetibilità di quanto erogato ai sensi dell’art. 2035 c.c.
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