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Giurisprudenza

Ristrutturazione trasversale e creditori prelatizi incapienti nel concordato preventivo


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Giurisprudenza

Ristrutturazione trasversale e creditori prelatizi incapienti nel concordato preventivo


Tribunale di Venezia, 27 gennaio 2026.

Data pubblicazione
29 marzo 2026

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Tribunale di Venezia, 27 gennaio 2026. Pres. Campagnolo. Rel. Azzolini.

Concordato preventivo in continuità – Ristrutturazione trasversale – Art. 112, comma 2, lett. d), CCII – Creditori titolari di diritti di prelazione – Creditori prelatizi incapienti – Omologazione

La sentenza del Tribunale di Venezia affronta in modo espresso e approfondito una questione centrale nella disciplina della ristrutturazione trasversale: se i creditori prelatizi incapienti possano essere considerati “creditori titolari di diritti di prelazione” ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. d), prima parte, CCII. Il punto era decisivo per l’omologazione, poiché la norma richiede che “il tribunale (…) omologa se (…) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione”. La pronuncia esamina la questione ex professo e colloca espressamente la propria soluzione nel contrasto emerso nella giurisprudenza di merito.

Il Collegio prende posizione contro l’opzione restrittiva attribuita nel testo a una decisione del Tribunale di Milano e afferma invece che gli artt. 84, comma 5, e 109 CCII disciplinano il trattamento della quota incapiente come credito chirografario, senza comportare per ciò solo la perdita della qualità prelatizia del credito né la sua piena assimilazione ai chirografari originari. In questa prospettiva, il creditore prelatizio incapiente non è equiparato né al privilegiato integralmente capiente né al chirografario ab origine, ma conserva una posizione giuridica differenziata, ancora idonea a rilevare ai fini del requisito richiesto dalla prima parte della lett. d).

La motivazione valorizza anche la funzione propria del meccanismo di omologazione forzosa, osservando che una lettura opposta finirebbe per svuotarne l’effettività, escludendo proprio il voto dei creditori maggiormente incisi dalla proposta perché solo parzialmente soddisfatti. Su questa base, il Tribunale ritiene che il requisito normativo sia integrato anche dal voto favorevole di classi composte da creditori prelatizi incapienti e perviene così all’omologazione del concordato approvato da undici classi su dodici.

Il pregio della decisione sta dunque nell’avere risolto in modo diretto e motivato un nodo interpretativo che il testo stesso presenta come controverso e decisivo per l’esito del giudizio, aderendo a una nozione qualificatoria della prelazione, non ridotta al solo profilo satisfattivo.

Segnalazione del Prof. Lorenzo Stanghellini.

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