Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Risoluzione del concordato preventivo tra decadenza annuale, onere della prova e insussistenza dell’insolvenza


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Giurisprudenza

Risoluzione del concordato preventivo tra decadenza annuale, onere della prova e insussistenza dell’insolvenza


Tribunale di Isernia, 13 marzo 2026.

Data pubblicazione
31 marzo 2026

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Tribunale di Isernia, 13 marzo 2026. Pres. Cobianchi. Rel. Colaruotolo.

Concordato preventivo – Art. 186 l.f. – Risoluzione – Decadenza annuale – Onere probatorio del creditore – Rottamazione quater – Liquidazione giudiziale – Insolvenza

Il decreto del Tribunale di Isernia merita attenzione perché chiarisce, con particolare nettezza, i limiti dell’azione di risoluzione del concordato preventivo promossa dal creditore. L’Agenzia delle Entrate aveva chiesto, ai sensi dell’art. 186 l.f., la risoluzione e la declaratoria di inefficacia del concordato di un rilevante costruttore automobilistico, deducendo il mancato pagamento di due cartelle esattoriali, il ritardo nell’esecuzione del piano industriale e nella liquidazione degli assets aziendali, nonché la perdurante irregolarità fiscale e previdenziale della società.

Il primo snodo valorizzato dal Collegio è quello della decadenza annuale: richiamata la durata di 60 mesi del piano omologato nel 2014, il Tribunale afferma che il ricorso depositato il 29 aprile 2025 era stato proposto oltre il termine previsto dall’art. 186 l.f. e lo qualifica perciò come “ampiamente tardivo”, traendone l’inammissibilità della domanda. La motivazione sottolinea inoltre che l’inadempimento posto a fondamento dell’istanza deve essere attuale, dimostrato e riferibile al perimetro concordatario. Le relazioni degli organi della procedura attestano infatti il completo soddisfacimento delle pretese tributarie incluse nel piano e il pagamento di euro 6.822.675,38 all’Erario e agli enti previdenziali, anche mediante rottamazione quater. In questo quadro, le due cartelle richiamate dall’Agenzia non risultano, secondo il Tribunale, né comprese nel piano omologato né adeguatamente provate quanto a titolo, allegazione e notifica.

Non meno significativo è il passaggio dedicato alla liquidazione giudiziale. Il Tribunale rileva l’assenza di una rituale domanda autonoma e, comunque, esclude lo stato di insolvenza, osservando che non risultano protesti, esecuzioni infruttuose o interruzioni del credito bancario e che i dati di bilancio al 31 dicembre 2024 mostrano una situazione patrimoniale ed economica positiva. Ne esce una pronuncia di sicuro interesse pratico, perché ribadisce che la risoluzione non può poggiare né su un’azione tardiva, né su contestazioni prive di adeguato supporto probatorio, né sulla semplice sovrapposizione tra inadempimento e insolvenza.

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