Tribunale di Palermo, 27 marzo 2026, n. 0. Giudice Spiga.
Meccanismo di sterilizzazione delle perdite di cui all’art. 6 d.l. 23/2020 – Condizioni di operatività – Insussistenza – Responsabilità degli amministratori per aggravamento del dissesto - Sussistenza
Abstract:
Sommario:
Gli amministratori rimangono responsabili per l’aggravamento del dissesto conseguente alla mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482-ter c.c. ed alla prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita del capitale sociale in violazione dell’art. 2486 c.c. anche laddove abbiano dichiarato di voler avvalersi del meccanismo di “congelamento” delle perdite previsto dall’art. 6 comma 3 del d.l. 23/2020 (conv. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40), qualora le perdite si siano verificate prima della pandemia e dell’entrata in vigore del citato art. 6, e non siano state distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.
Segnalazione e abstract dell'Avv. Francesco Dimundo