Tribunale di Genova, 30 marzo 2026, n. 0. Giudice Balba.
Composizione negoziata – Autorizzazione ex art. 22 CCII – Natura – Sindacato del Tribunale – Limiti - Principio di competitività – Contenuto - Offerte successive
L’autorizzazione del Tribunale alla cessione dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata non è necessaria ai fini della validità dell’atto, ma è finalizzata a consentire al cessionario l’esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti aziendali anteriori.
Non compete al Tribunale valutare la convenienza economica dell’operazione né individuare la migliore offerta sul mercato, essendo il controllo limitato alla correttezza del procedimento seguito.
Nel contesto della composizione negoziata il Tribunale esercita, infatti, un controllo limitato e residuale, circoscritto alla verifica della funzionalità dell’atto alla continuità aziendale, alla migliore soddisfazione dei creditori e al rispetto del principio di competitività.
Il principio di competitività nella composizione negoziata richiede che l’operazione sia adeguatamente pubblicizzata, che gli operatori economici abbiano avuto la possibilità di partecipare alle trattative e che siano escluse situazioni di conflitto di interessi.
L’emersione di offerte migliorative successive alla conclusione delle trattative non incide sulla legittimità del procedimento competitivo già svolto.
Abstract:
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