Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

La revocatoria tra oggettivazione e tutela dell’affidamento: la disciplina europea degli atti pregiudizievoli nella proposta di direttiva UE


Franco Benassi
Giurisprudenza

Il controllo del tribunale sulla transazione fiscale nella composizione negoziata


Tribunale di Roma, 07 marzo 2026.

Data pubblicazione
12 aprile 2026

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Giurisprudenza

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Tribunale di Roma, 07 marzo 2026. G.D. Jachia.

Composizione negoziata – Transazione fiscale – Controllo del tribunale – Limiti

Il controllo del tribunale sull’accordo transattivo fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII non si limita a un vaglio meramente formale, ma comprende la verifica della regolarità sostanziale della documentazione e della idoneità delle attestazioni a supportare il consenso dell’Amministrazione finanziaria, nonché la completezza e veridicità dei dati aziendali, la corretta redazione delle relazioni da parte dei soggetti qualificati, la coerenza intrinseca delle relazioni e la loro non contraddittorietà. 

Tuttavia, il tribunale non è chiamato a sindacare le valutazioni di merito del professionista indipendente né a verificare l’attendibilità dei giudizi espressi nelle relazioni, né a valutare la correttezza del procedimento di formazione del consenso dell’Amministrazione finanziaria.

 

Composizione negoziata – Transazione fiscale – Comparazione

Nella transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata, è necessaria una comparazione concreta e realistica tra il soddisfacimento del creditore pubblico nell’accordo e quello conseguibile nell’alternativa della liquidazione giudiziale.

Ciononostante, la valutazione di convenienza, dell’impatto sociale dell’alternativa liquidatoria dell’accordo e il giudizio di sufficienza dell’istruttoria competono all’Amministrazione finanziaria nell’ambito della propria autonomia negoziale.

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