Tribunale di Roma, 07 marzo 2026, n. 0. G.D. Jachia.
Composizione negoziata – Transazione fiscale – Controllo del tribunale – Limiti
Il controllo del tribunale sull’accordo transattivo fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII non si limita a un vaglio meramente formale, ma comprende la verifica della regolarità sostanziale della documentazione e della idoneità delle attestazioni a supportare il consenso dell’Amministrazione finanziaria, nonché la completezza e veridicità dei dati aziendali, la corretta redazione delle relazioni da parte dei soggetti qualificati, la coerenza intrinseca delle relazioni e la loro non contraddittorietà.
Tuttavia, il tribunale non è chiamato a sindacare le valutazioni di merito del professionista indipendente né a verificare l’attendibilità dei giudizi espressi nelle relazioni, né a valutare la correttezza del procedimento di formazione del consenso dell’Amministrazione finanziaria.
Composizione negoziata – Transazione fiscale – Comparazione
Nella transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata, è necessaria una comparazione concreta e realistica tra il soddisfacimento del creditore pubblico nell’accordo e quello conseguibile nell’alternativa della liquidazione giudiziale.
Ciononostante, la valutazione di convenienza, dell’impatto sociale dell’alternativa liquidatoria dell’accordo e il giudizio di sufficienza dell’istruttoria competono all’Amministrazione finanziaria nell’ambito della propria autonomia negoziale.
Abstract:
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