Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Omologazione del concordato preventivo in continuità tra mancata approvazione delle classi, cram down fiscale-previdenziale e giudizio di non deteriorità


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Giurisprudenza

Omologazione del concordato preventivo in continuità tra mancata approvazione delle classi, cram down fiscale-previdenziale e giudizio di non deteriorità


Tribunale di Alessandria, 24 febbraio 2026.

Data pubblicazione
03 giugno 2026

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Tribunale di Alessandria, 24 febbraio 2026. Pres. Dragotto. Rel. Delli Paoli.

Concordato preventivo in continuità diretta – Omologazione – Mancata approvazione delle classi – Art. 112, comma 2, CCII – Art. 88, comma 4, CCII – Cram down fiscale e previdenziale – Non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale

Con la sentenza in esame il Tribunale di Alessandria affronta il delicato tema dell’omologazione del concordato preventivo in continuità diretta nonostante la mancata approvazione da parte dell'unanimità delle classi (essendosi nella specie espresse favorevolmente soltanto quattro classi su dieci).

Il nucleo della decisione è rappresentato dall’applicazione congiunta degli artt. 112, comma 2, e 88, comma 4, CCII. 

I Giudici alessandrini valorizzano, da un lato, il rispetto dei criteri di distribuzione del valore di liquidazione e del surplus concordatario, dall’altro, il giudizio di non deteriorità della proposta rivolta all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Proprio tale valutazione consente di superare il dissenso delle classi pubbliche e di ritenere raggiunta la maggioranza delle classi necessaria per l’omologa, sia attraverso la conversione del voto negativo delle classi fiscali e previdenziali, sia escludendo queste ultime dal relativo computo.

La pronuncia sottolinea inoltre la sussistenza di ragionevoli prospettive di superamento dell’insolvenza e la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali (con mantenimento dei livelli occupazionali, circa quindici dipendenti).

In assenza di opposizioni, il concordato è stato quindi omologato, con un dispositivo articolato anche sotto il profilo delle modalità esecutive e dei controlli demandati al commissario giudiziale.

Ne emerge una decisione che conferma come, nel concordato in continuità, il dissenso del ceto fiscale e previdenziale non costituisca di per sé un ostacolo all’omologazione, purché ricorrano i presupposti normativi del cram down e sia dimostrata la non deteriorità del trattamento rispetto allo scenario liquidatorio.

Segnalazione a cura degli avvocati Andrea Cerutti e Andrea Pasquale

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