Tribunale di Trani, 30 maggio 2026, n. 0. Estensore Guerra.
La scadenza del termine massimo di durata delle misure protettive previsto dagli artt. 8 e 19, comma 5, CCII impedisce la concessione di ulteriori misure protettive generalizzate, ma non preclude l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 19 CCII. Tali misure, avendo natura autonoma rispetto alle misure protettive, possono essere concesse anche successivamente all'esaurimento del periodo massimo di protezione, purché abbiano contenuto specifico e destinatari determinati, risultino necessarie ad assicurare il buon esito delle trattative e siano proporzionate rispetto al sacrificio imposto ai creditori interessati. Il rischio di elusione del limite temporale stabilito per le misure protettive è escluso dal carattere selettivo delle misure cautelari e dal controllo giudiziale di necessità e proporzionalità.
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