Cassazione, Sez. I civile, 11 giugno 2026, n. 19276. Pres. Terrusi. Rel. D'Aquino.
Concessione abusiva di credito – Violazione delle regole di sana e prudente gestione – Nullità del contratto – Esclusione - Contratto-Reato
La concessione di un finanziamento in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria e delle disposizioni di vigilanza, anche quando integri una fattispecie di abusiva concessione di credito, non determina di per sé la nullità del contratto di finanziamento, ma può dar luogo a responsabilità risarcitoria nei confronti della massa dei creditori.
La nullità del contratto di finanziamento può configurarsi soltanto quando la stipulazione del contratto integri una fattispecie delittuosa o un reato-contratto, accertabile incidentalmente dal giudice, tale da determinare la violazione di norme penali imperative rilevante ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c.
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