Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Effetti dell'abbandono o dell'improcedibilità della domanda di concordato preventivo sulle determinazioni adottate ai sensi dell'art. 120-bis CCII


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Giurisprudenza

Effetti dell'abbandono o dell'improcedibilità della domanda di concordato preventivo sulle determinazioni adottate ai sensi dell'art. 120-bis CCII


Tribunale di Napoli, 26 marzo 2026.

Data pubblicazione
09 luglio 2026

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Tribunale di Napoli, 26 marzo 2026. Pres. rel Pica.

Strumenti di regolazione della crisi - Concordato preventivo - Domanda di accesso - Improcedibilità o abbandono - Determinazioni adottate ai sensi dell'art. 120-bis CCII - Invalidità sopravvenuta - Esclusione – Effetti - Natura

L'abbandono o l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo non determina l'invalidità delle determinazioni adottate ai sensi dell'art. 120-bis CCII, ma può comportarne esclusivamente la perdita di efficacia nell'ambito della procedura concorsuale. 

Le determinazioni adottate dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 120-bis CCII hanno natura meramente programmatica, poiché le modificazioni statutarie e gli effetti sui diritti dei soci si producono soltanto a seguito della sentenza di omologazione del concordato.

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