Tribunale di Napoli, 26 marzo 2026, n. 0. Pres. rel Pica.
Strumenti di regolazione della crisi - Concordato preventivo - Domanda di accesso - Improcedibilità o abbandono - Determinazioni adottate ai sensi dell'art. 120-bis CCII - Invalidità sopravvenuta - Esclusione – Effetti - Natura
L'abbandono o l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo non determina l'invalidità delle determinazioni adottate ai sensi dell'art. 120-bis CCII, ma può comportarne esclusivamente la perdita di efficacia nell'ambito della procedura concorsuale.
Le determinazioni adottate dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 120-bis CCII hanno natura meramente programmatica, poiché le modificazioni statutarie e gli effetti sui diritti dei soci si producono soltanto a seguito della sentenza di omologazione del concordato.
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