Tribunale di Taranto, 07 aprile 2026, n. 0. Pres. Federici. Rel. De Francesca.
Concordato preventivo - Valore di liquidazione - Composizione - Ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili - Inammissibilità della proposta - Composizione e quantificazione - Distinzione - Controllo giudiziale - Momento - Fase di apertura - Non deteriorità - Priorità assoluta - Falcidia dei privilegiati - Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Ristrutturazione trasversale
Il valore di liquidazione deve comprendere non soltanto il valore realizzabile dai beni e dai diritti del debitore, ma anche le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie esperibili nello scenario della liquidazione giudiziale; ne consegue che le operazioni preconcorsuali potenzialmente depauperative devono essere specificamente illustrate e analiticamente esaminate, anche solo per escludere motivatamente la configurabilità e la concreta utilità delle relative azioni. L’incompleta composizione del valore di liquidazione determina un’insufficienza strutturale del piano e della proposta e ne comporta l’inammissibilità.
La composizione del valore di liquidazione, diversamente dalla sua distribuzione e dalla relativa quantificazione economica, costituisce una condizione di ammissibilità del concordato e deve essere verificata dal tribunale già nella fase di apertura, quale profilo di conformità del piano al contenuto legale prescritto dall’art. 87 CCII.
L’esatta determinazione del valore di liquidazione è necessaria per verificare il trattamento non deteriore dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, individuare la parte dell’attivo da distribuire secondo la priorità assoluta, determinare la misura della falcidia dei crediti privilegiati e del trattamento dei crediti tributari e contributivi, nonché accertare la sussistenza delle condizioni della ristrutturazione trasversale.
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