Corte d'Appello di Venezia, 23 luglio 2026, n. 0. Pres. Santoro. Rel. Zanon.
Concordato semplificato - Domanda con riserva - Termine di sessanta giorni - Deposito della proposta e del piano - Necessità
Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto previsto dall'art. 25-sexies CCII non riguarda soltanto il deposito della domanda di accesso al concordato semplificato, ma richiede che, entro lo stesso termine, siano depositati anche la proposta e il piano, non essendo sufficiente la presentazione della sola domanda con riserva.
Concordato semplificato - Domanda con riserva - Compatibilità - Limiti - Specialità dell'istituto
La disciplina della domanda con riserva di cui all'art. 44 CCII sia applicabile al concordato semplificato soltanto nei limiti della sua compatibilità con la natura speciale dell'istituto e non può essere utilizzata per differire il deposito della proposta e del piano oltre il termine previsto dall'art. 25-sexies CCII, così da compromettere la continuità funzionale e temporale tra la composizione negoziata e il successivo percorso liquidatorio.
Abstract:
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