Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Prorogabilità delle misure protettive oltre il limite di duecentoquaranta giorni quando funzionali al buon esito delle trattative


* * *
Giurisprudenza

Prorogabilità delle misure protettive oltre il limite di duecentoquaranta giorni quando funzionali al buon esito delle trattative


Tribunale di Campobasso, 01 giugno 2026.

Data pubblicazione
30 agosto 2026

Scarica PDF

Giurisprudenza

TORNA INDIETRO

Tribunale di Campobasso, 01 giugno 2026. Giud. Carissimi.

Composizione negoziata - Misure protettive – Proroga – Superamento del limite di duecentoquaranta giorni – Art. 19, comma 5, CCII – Limite massimo annuale – Art. 8 CCII – Buon esito delle trattative – Parere dell’esperto

Con il provvedimento in esame il Tribunale di Campobasso affronta il tema della prorogabilità delle misure protettive oltre la durata complessiva di duecentoquaranta giorni prevista dall’art. 19, comma 5, CCII, purché sia rispettato il limite massimo di dodici mesi stabilito dall’art. 8 CCII.

La ricorrente, dopo avere già beneficiato delle misure protettive per centoventi giorni e di una prima proroga di pari durata, aveva chiesto un’ulteriore estensione della protezione, deducendo l’imminente conclusione delle trattative e, in via subordinata, la concessione di misure cautelari atipiche.

Il Giudice rileva il mancato raccordo normativo tra il limite di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII e il più ampio limite annuale contemplato dall’art. 8 CCII, ritenendo ammissibile una seconda proroga quando essa sia strettamente funzionale al buon esito delle trattative e necessaria per perfezionare un’intesa ormai prossima alla conclusione.

Nel caso concreto assumono rilievo il dettagliato esame delle attività svolte dalla ricorrente, la verosimile imminenza di un accordo con quello che potrebbe essere il principale investitore, nonché l’esigenza di preservare le trattative dalle iniziative esecutive dei creditori. L’urgenza è inoltre desunta dall’imminente scadenza delle misure, dall’ingente numero di creditori muniti di titolo esecutivo e dalla recente notificazione di un atto di precetto.

Il Tribunale dispone pertanto, anche inaudita altera parte, un’ulteriore proroga delle misure protettive per centoventi giorni. La decisione assume tuttavia carattere provvisorio, poiché l’esperto viene invitato a rendere entro dieci giorni il proprio parere sulle attività svolte e ancora da svolgere, con riserva del Giudice di confermare, modificare o revocare la proroga concessa.

La decisione valorizza dunque la funzione strumentale delle misure protettive rispetto al buon esito delle trattative, ammettendone il prolungamento oltre i duecentoquaranta giorni quando sussistano concrete prospettive di accordo e specifiche ragioni di urgenza, entro il limite massimo annuale e salva la successiva verifica fondata sul parere dell’esperto.

Leggi la decisione