Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Conferma generalizzata delle misure protettive e tutela dei crediti sorti durante la composizione negoziata


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Giurisprudenza

Composizione negoziata: confermate le misure cautelari sui contratti di finanziamento e leasing


Tribunale di Lecco, 10 luglio 2026.

Data pubblicazione
02 agosto 2026

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Tribunale di Lecco, 10 luglio 2026. Giudice Colasanti.

Il puntuale provvedimento si segnala per avere confermato, all’esito del contraddittorio con gli istituti di credito e le società di leasing interessati, le misure cautelari già concesse inaudita altera parte nell’ambito di una composizione negoziata.

Il Tribunale di Lecco ha anzitutto chiarito che l’adozione dei provvedimenti cautelari previsti dall’art. 19, comma 1, CCII non presuppone la compiuta elaborazione di un piano di risanamento dettagliato, essendo sufficiente l’allegazione di un «progetto» e di un «prospetto delle iniziative» da adottare, il cui grado di approfondimento deve essere commisurato alla tempestività dell’iniziativa e alla complessità della ristrutturazione.

Quanto al fumus boni iuris, il progetto è stato ritenuto «sufficientemente idoneo ed attendibile», nonostante la mancata analitica illustrazione delle linee operative, dei costi e dei flussi, in considerazione della precocità dell’accesso, della complessità della ristrutturazione, dell’acquisizione di ordini fino al 2027, della fiducia della clientela e dell’avvio del confronto con gli istituti finanziari.

Il periculum in mora è stato invece ravvisato nel rischio che, in assenza del temporaneo blocco degli addebiti, la liquidità aziendale fosse assorbita dal pagamento delle rate dei finanziamenti e dei canoni di leasing, compromettendo la continuità aziendale e lo sviluppo delle trattative. In questa prospettiva, il Tribunale ha ritenuto le misure «essenziali al buon esito delle trattative».

Le contestazioni dei creditori circa l’alterazione del sinallagma contrattuale sono state respinte sul rilievo che la temporanea sospensione dei pagamenti trova fondamento nella disciplina della composizione negoziata ed è sottoposta al controllo giudiziale di proporzionalità, correttezza e buona fede, affinché il sacrificio del creditore rimanga «nei limiti della tollerabilità». Anche le deduzioni relative al rischio di decadenza dalle garanzie sono state considerate generiche, salva la possibilità di chiedere successivamente la revoca della misura dimostrando un concreto pericolo di perdita.

Su tali presupposti, il Tribunale ha confermato la sospensione degli obblighi di pagamento e degli addebiti diretti derivanti dai contratti finanziari individuati, vietando le iniziative di recupero, la risoluzione o modificazione pregiudizievole dei rapporti, l’escussione delle garanzie e le segnalazioni in Centrale Rischi e alla CRIF conseguenti alla sospensione. La durata delle misure è stata parametrata a quella delle parallele misure protettive, salva diversa statuizione e ferma la possibilità di revoca o abbreviazione ove ne vengano meno i presupposti.

Segnalazione dell'Avv. Cristiano Ruspi, abstract dell’Avv. Andrea Sola.

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