Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Articolo

La gestione dell’impresa in crisi senza spossessamento nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: poteri del debitore, controllo commissariale e destinazione del patrimonio al programma di ristrutturazione


Annamaria Dentamaro
Giurisprudenza

La revoca del concordato per atti in frode fa cadere la presunzione di funzionalità delle prestazioni professionali


Tribunale di Bergamo, 20 giugno 2026.

Data pubblicazione
06 agosto 2026

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Giurisprudenza

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Tribunale di Bergamo, 20 giugno 2026. Giud. delegato Fuzio.

Liquidazione giudiziale – Stato passivo – Crediti professionali – Prededuzione – Art. 6, comma 1, lett. c), CCII – Concordato preventivo revocato per atti in frode – Funzionalità della prestazione – Eccezione di inadempimento

Con il provvedimento in esame il Tribunale di Bergamo affronta il tema della prededucibilità dei crediti maturati dai professionisti che avevano assistito la società debitrice nella predisposizione di un concordato preventivo di gruppo, successivamente revocato per atti in frode e per la ritenuta non fattibilità del piano.

Il Giudice delegato esclude che l’apertura del concordato determini automaticamente il riconoscimento della prededuzione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), CCII. A tal fine devono concorrere sia il requisito oggettivo dell’apertura della procedura sia la funzionalità della specifica prestazione professionale rispetto alla presentazione della domanda e alle finalità del concordato.

La funzionalità deve essere valutata ex ante e in concreto, verificando se l’attività fosse originariamente idonea a contribuire al perseguimento degli obiettivi della procedura. L’apertura del concordato costituisce, in questa prospettiva, una presunzione semplice di funzionalità, superabile dalle contestazioni del curatore e destinata comunque a venir meno in caso di successiva revoca per atti in frode.

La revoca non comporta, di per sé, l’automatica esclusione della prededuzione, ma determina un nuovo riparto dell’onere probatorio: spetta al professionista dimostrare l’effettiva utilità della propria attività, non essendo sufficiente richiamare il precedente decreto di apertura. La valutazione deve inoltre essere compiuta individualmente, con riferimento ai compiti e alle verifiche proprie di ciascun incarico, e non indistintamente sull’attività dell’intero gruppo di advisor.

Il provvedimento distingue poi tra contestazione della funzionalità ed eccezione di inadempimento. Nel primo caso il credito può essere ammesso al passivo, ma senza collocazione prededucibile; nel secondo, l’accertato inesatto adempimento dell’incarico può condurre all’esclusione, totale o parziale, del compenso.

In applicazione di tali principi, il Tribunale esclude la prededuzione per alcuni professionisti, ritenendo non dimostrata la concreta funzionalità delle prestazioni rispetto a un piano caratterizzato da rilevanti carenze informative e dalla mancata verifica delle autorizzazioni amministrative necessarie per uno dei principali progetti immobiliari. Per l’advisor finanziario, nei cui confronti il curatore aveva formulato un’espressa eccezione di inadempimento, viene invece escluso il credito relativo all’attività svolta per la predisposizione del concordato.

La decisione afferma pertanto che la prededuzione dei crediti professionali non costituisce un effetto automatico dell’accesso al concordato, ma richiede una verifica concreta dell’utilità e della correttezza della singola prestazione. La successiva revoca per atti in frode assume un rilievo decisivo sul piano probatorio, facendo venir meno la presunzione derivante dall’originaria apertura della procedura e imponendo al professionista di dimostrare l’effettiva funzionalità del proprio operato.

Segnalazione dell'Avv. Cristiano Ruspi, abstract dell’Avv. Andrea Sola.

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