Tribunale di Vicenza, 17 settembre 2026, n. 0. Pres. Rel. Limitone.
I ricorrenti hanno chiesto l'ammissione allo stato passivo della LCA BPVI del credito di Euro 6.218.356,00, corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni della BPVI alla data dell'acquisto (30 dicembre 2011) e quello alla data di apertura della LCA (25 giugno 2017); e del credito di Euro 3.701.956,50, a seguito della sottoscrizione di due aumenti di capitale (2013-2014), allorché erano in seguito accertate dalla Autorità di Vigilanza violazioni delle norme del TUF. La LCA ammetteva al passivo quest'ultimo credito, ma non quello collegato all'acquisto di 100 mila azioni effettuato nel 2011.
Contro questo provvedimento i ricorrenti hanno proposto opposizione allo stato passivo, rilevando come in data 1 dicembre essi avessero chiesto un finanziamento di Euro 6,5 milioni e in data 30 dicembre acquistato con la medesima provvista 100.000 azioni della BPVI. Essi avevano osservato come l'operazione fosse collegata e quindi complessivamente in violazione dell'art. 2358 c.c., visto che il finanziamento non era mai stato utilizzato e che le azioni ed obbligazioni apparentemente acquistate erano rimaste sempre nella titolarità della banca. Ne deducevano i ricorrenti che non vi era alcun credito restitutorio in capo alla LCA, visto che il finanziamento non era mai stato utilizzato e i titoli acquistati erano sempre rimasti nella disponibilità della BPVI.
Il Tribunale di Vicenza ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità dell'operazione in quanto in violazione dell'art. 2358 c.c. e ammettendo al passivo il credito dei ricorrenti per l'importo corrispondente alla perdita di valore delle azioni tra la data dell'acquisto (30 dicembre 2011) e la dichiarazione di LCA, e quindi per Euro 6.250.000,00
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(*) A causa di un refuso, la minuta riporta la data del 17 settembre 2025 in luogo di quella corretta del 17 settembre 2026.
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