Tribunale di Bologna, 17 settembre 2026, n. 0. Pres. Liccardo. Rel. Rimondini.
Concordato semplificato - Valore di liquidazione - Alternativa liquidatoria - Scenario “hic et nunc” - Costi della liquidazione giudiziale
Il valore di liquidazione, quale parametro comparativo rispetto al quale deve essere valutata la convenienza della soluzione concordataria, deve rappresentare lo scenario che si realizzerebbe qualora la liquidazione giudiziale si aprisse “hic et nunc”; esso deve pertanto essere determinato al netto dei costi propri della liquidazione giudiziale, quali il compenso degli organi della procedura, le spese procedurali e i costi di realizzo dell’attivo e di conservazione dei beni.
Concordato semplificato - Valore di liquidazione - Costi propri del concordato - Imputazione all’alternativa liquidatoria – Esclusione
Nella determinazione del valore di liquidazione non possono essere detratti i costi propri della soluzione concordataria e non riconducibili allo scenario della liquidazione giudiziale, quali i compensi degli advisor e dell’ausiliario, poiché l’imputazione all’alternativa liquidatoria di oneri che essa non genererebbe altererebbe la funzione comparativa del valore di liquidazione.
Concordato semplificato - Alternativa liquidatoria - Azioni di responsabilità, revocatorie, recuperatorie e risarcitorie – Comparazione
Nella comparazione tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale non può essere attribuito allo scenario liquidatorio il valore di un’azione di responsabilità sul presupposto che essa sia esperibile soltanto nella liquidazione giudiziale, dovendosi verificare, in ragione della natura liquidatoria del concordato semplificato e del richiamo dell’art. 25-septies all’art. 115 CCII, quali azioni di responsabilità, revocatorie, recuperatorie e risarcitorie siano esperibili anche nello scenario concordatario e rinnovare su tali basi la comparazione.
Abstract:
Sommario: