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Giurisprudenza

Concordato fallimentare: l’assuntore conserva l’interesse alla revocatoria anche se è previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati


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Giurisprudenza

Concordato fallimentare: l’assuntore conserva l’interesse alla revocatoria anche se è previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati


Cassazione, Sez. I civile, 03 ottobre 2026, n. 26148.

Data pubblicazione
06 ottobre 2026

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Cassazione, Sez. I civile, 03 ottobre 2026, n. 26148. Pres. Terrusi. Rel. D'Aquino.

Concordato fallimentare - Assuntore - Azione revocatoria - Successione nel diritto della curatela - Interesse ad agire

L’assuntore del concordato fallimentare, quale successore a titolo particolare nel diritto fatto valere dalla curatela, ha interesse a coltivare l’azione revocatoria e a ottenere la pronuncia di inefficacia dei pagamenti e la conseguente condanna alla restituzione delle somme.

 

Concordato fallimentare - Azione revocatoria - Creditori privilegiati - Pagamento integrale previsto dalla proposta - Interesse ad agire

L’interesse dell’assuntore del concordato fallimentare alla pronuncia di inefficacia del pagamento e alla conseguente condanna restitutoria non viene meno per il fatto che il concordato preveda il pagamento integrale dei creditori privilegiati, dovendo l’interesse ad agire essere valutato al momento della decisione; le conseguenze derivanti dall’esecuzione della sentenza e dalla disciplina concordataria si collocano a valle della decisione e non incidono sull’attualità dell’interesse ad agire. 

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