Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Abusiva concessione del credito, grave negligenza della banca e conoscenza effettiva dell’insolvenza


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Giurisprudenza

Abusiva concessione del credito, grave negligenza della banca e conoscenza effettiva dell’insolvenza


Tribunale di Roma, 22 settembre 2026.

Data pubblicazione
09 ottobre 2026

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Tribunale di Roma, 22 settembre 2026. Pres. rel. Jachia.

Il decreto del Tribunale di Roma ha affrontato, nell’ambito di un’opposizione allo stato passivo proposta da una banca, le conseguenze dell’erogazione di un finanziamento assistito da garanzia pubblica in assenza di un’adeguata valutazione del merito creditizio dell’impresa. Attraverso un’ampia ricognizione della giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha distinto i presupposti della responsabilità risarcitoria da quelli della nullità del contratto e della sua inefficacia nei confronti della massa.

Il nucleo della decisione è consistito nella distinzione fra grave negligenza nell’istruttoria creditizia e conoscenza effettiva dello stato d’insolvenza. Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che la banca avesse acquisito una situazione patrimoniale aggiornata e rassicurante, dalla quale non emergevano un patrimonio netto negativo né la perdita della continuità aziendale. Ha pertanto ritenuto che gli elementi acquisiti non consentissero di inferire la conoscenza effettiva dell’insolvenza della debitrice al momento dell’erogazione e, conseguentemente, di considerare provato il consapevole finanziamento di un’impresa già in dissesto.

Il Collegio ha nondimeno accertato la grave negligenza dell’intermediario, che ha recepito acriticamente i dati della richiedente, omettendo gli approfondimenti suggeriti dall’aumento dell’indebitamento. Ha inoltre attribuito rilievo alla concessione del finanziamento, inizialmente rifiutato, soltanto a seguito dell’acquisizione della garanzia MCC, senza il superamento delle criticità originarie. Tali circostanze hanno dimostrato l’inadeguatezza dell’istruttoria, senza offrire prova sufficiente della consapevolezza del dissesto.

Su queste premesse, il Tribunale ha ribadito che la violazione degli obblighi di diligenza professionale, pur potendo fondare una responsabilità risarcitoria, non determina automaticamente la nullità del finanziamento. Ha ricondotto quest’ultima all’accertamento di una fattispecie penalmente illecita cui abbia concorso il funzionario bancario oppure di un’operazione contraria al buon costume, distinguendo la finalità predatoria dal consapevole finanziamento dell’impresa decotta diretto a ritardarne l’assoggettamento alla procedura concorsuale. Ha altresì richiamato, sul diverso piano dell’inefficacia, l’eccezione revocatoria e il relativo onere di provare la conoscenza dello stato d’insolvenza.

Il particolare interesse del provvedimento emerge dalla distinzione fra la grave negligenza, ritenuta provata, e la consapevolezza del dissesto, della quale il Collegio ha invece reputato insufficiente la dimostrazione. In questa prospettiva, la situazione patrimoniale apparentemente rassicurante ha assunto rilievo sul piano della prova della conoscenza, senza elidere l’accertata violazione degli obblighi di approfondimento istruttorio.

La pronuncia ha così offerto un significativo contributo alla delimitazione delle conseguenze dell’abusiva concessione del credito. Il Tribunale ha conseguentemente accolto l’opposizione, ammesso integralmente il credito in chirografo e compensato le spese.

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