Tribunale di Milano, 24 settembre 2026, n. 0. Pres. Vasile. Rel. Pipicelli.
Concordato semplificato - Vaglio di ritualità ex art. 25-sexies, comma 3, CCII - Legittimità sostanziale della proposta - Manifesta inattitudine del piano - Declaratoria di inammissibilità in limine - Ammissibilità
Il controllo sulla ritualità della proposta di concordato semplificato previsto dall'art. 25-sexies, comma 3, CCII comprende la verifica della sua legittimità sostanziale e della sua non manifesta implausibilità, sicché il tribunale, sulla base del parere dell'esperto e delle informazioni già disponibili, può dichiarare fin dalla fase iniziale l'inammissibilità della proposta il cui piano sia manifestamente inattuabile, senza nominare l'ausiliario e fissare l'udienza di omologazione, tanto più che l'assenza del voto dei creditori impone che la proposta e il piano presentino sin dall'origine requisiti minimi di linearità, certezza, completezza e oggettività.
Concordato semplificato - Fattibilità del piano - Prezzo di cessione dell'azienda - Capacità finanziaria dell'offerente - Finanza esterna promessa dall'amministratore - Assenza di garanzie e di prova della liquidità - Utilità per ciascun creditore - Insussistenza
È manifestamente inammissibile per difetto di fattibilità e di causa concreta la proposta di concordato semplificato fondata sul pagamento del prezzo di cessione dell'azienda da parte di un offerente di cui non sia dimostrata la concreta capacità finanziaria, in mancanza di un finanziamento bancario già deliberato e di una situazione contabile aggiornata, e sull'apporto di finanza esterna dell'amministratore, privo di patrimonio aggredibile, non assistito da garanzie personali o reali, da depositi vincolati o da prova di disponibilità liquide attuali, trattandosi di una promessa futura e aleatoria inidonea ad assicurare a ciascun creditore, anche chirografario, l'utilità richiesta dall'art. 25-sexies, comma 5, CCII. (Nella specie, la finanza esterna avrebbe dovuto garantire ai creditori chirografari, ab origine e degradati, un soddisfacimento dell'1%.)
Concordato semplificato - Attestazione ex art. 84, comma 5, CCII - Alternativa liquidatoria - Offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda - Esclusione dal valore di liquidazione - Stima fondata sulla liquidazione atomistica - Illegittimità
Ai fini dell'attestazione del degrado dei creditori privilegiati ex art. 84, comma 5, CCII, richiamato dall'art. 25-sexies, comma 1, CCII, il valore di liquidazione deve tener conto dell'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda in esercizio formulata da un terzo, espressiva di un valore attuale, e non può essere sostituito da una stima inferiore fondata sulla liquidazione atomistica dei beni, anche quando l'offerta sia condizionata all'omologazione del concordato, se l'interesse del mercato per il ramo aziendale rende verosimile che il curatore possa cederlo in esercizio nella liquidazione giudiziale.
Concordato semplificato - Atti di straordinaria amministrazione compiuti dopo la conclusione della composizione negoziata - Cessione di crediti fiscali e di beni al principale creditore chirografario - Gestione nel prevalente interesse dei creditori - Atto in frode - Inammissibilità
Costituisce atto in frode ai creditori, idoneo a determinare l'inammissibilità del concordato semplificato, la cessione di crediti fiscali e di beni aziendali al principale creditore chirografario, compiuta senza autorizzazione del tribunale e senza informare l'esperto in una fase terminale della composizione negoziata ormai priva di prospettive di risanamento, quando l'imprenditore insolvente è tenuto ex art. 21, comma 1, CCII a gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori, perché realizza un soddisfacimento preferenziale di quel creditore e sottrae quei beni alla verifica competitiva del miglior realizzo sul mercato.
Abstract:
Sommario: