Direttori Stefano Ambrosini e Franco Benassi
Giurisprudenza

Liquidazione giudiziale dopo la composizione negoziata infruttuosa, pendenza del termine per il concordato semplificato e accertamento dell'insolvenza


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Giurisprudenza

Liquidazione giudiziale dopo la composizione negoziata infruttuosa, pendenza del termine per il concordato semplificato e accertamento dell'insolvenza


Corte d’Appello di Bologna, 06 ottobre 2026.

Data pubblicazione
15 ottobre 2026

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Corte d’Appello di Bologna, 06 ottobre 2026. Pres. Salina. Est. Porreca.

Composizione negoziata - Esito negativo - Termine di sessanta giorni per il concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII - Domanda di liquidazione giudiziale pendente - Effetto sospensivo automatico - Esclusione - Mancata presentazione o manifestazione di un serio intento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi

Cessati gli effetti delle misure protettive e conclusa negativamente la composizione negoziata con il deposito della relazione finale dell’esperto, il tribunale può pronunciarsi sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale già pendente anche prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25-sexies CCII, la cui mera pendenza non produce alcun effetto sospensivo automatico del procedimento in assenza del deposito di una domanda di concordato semplificato o di altro strumento di regolazione della crisi o, quantomeno, della manifestazione in udienza di un concreto e serio intento di avvalersene, sicché è infondata la doglianza del debitore che, anche in sede di reclamo, si limiti a lamentare il mancato rispetto del termine senza indicare quale istanza avrebbe presentato e con quali concrete possibilità di accoglimento. (Nella specie, all’udienza prefallimentare il debitore aveva chiesto un rinvio non per accedere a uno strumento di regolazione della crisi, ma per completare gli allacci relativi alla concessione di cui era titolare.)

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