Corte d'Appello di Venezia, 07 ottobre 2026, n. 0. Pres. Santoro. Rel. Rizzieri.
Concordato semplificato - Domanda con riserva - Termine ex art. 44 CCII - Prevalenza della disciplina speciale - Limite del sessantesimo giorno - Proroga - Esclusione - Decreto del tribunale che assegni un termine più ampio - Inidoneità a sanare la decadenza
Nel concordato semplificato la disciplina speciale dell'art. 25-sexies, comma 1, CCII prevale su quella generale dell'art. 44 CCII e ne delimita l'applicazione, sicché il termine per il deposito della proposta e del piano assegnato dal tribunale non può oltrepassare il sessantesimo giorno dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto né essere prorogato oltre tale limite, e il decreto che abbia erroneamente assegnato un termine più ampio, o ne abbia concesso la proroga, non vale a sanare la decadenza né preclude il rilievo della tardività in sede di omologazione. (Nella specie, a fronte della comunicazione della relazione finale il 29 luglio 2025, la società aveva depositato tempestivamente il ricorso con riserva, ma la proposta e il piano erano stati depositati il 21 novembre 2025, nel termine prorogato assegnato dal tribunale.)
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