Corte d’Appello di Torino, 29 settembre 2026, n. 0. Pres. Ratti. Rel. Conca.
Concordato preventivo – Concordato in continuità – Sentenza di omologazione – Reclamo ex art. 51 CCII – Legittimazione – Creditore dissenziente – Mancata opposizione nel giudizio di omologazione – Inammissibilità
La legittimazione a proporre reclamo ai sensi dell’art. 51, 1° comma, CCII avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo spetta soltanto a coloro che abbiano assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione, mediante la proposizione dell’opposizione prevista dall’art. 48 CCII, fatta salva l’ipotesi in cui con il reclamo venga dedotto un vizio procedurale impeditivo della partecipazione al giudizio.
È pertanto inammissibile il reclamo proposto dal creditore dissenziente che, pur avendo espresso voto contrario alla proposta ed avendo ricevuto la comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza di omologazione, non abbia proposto opposizione né si sia costituito nel relativo giudizio. Il mero dissenso espresso in sede di voto non attribuisce, infatti, la legittimazione ad impugnare la successiva sentenza di omologazione.
Il principio trova applicazione anche nel concordato preventivo in continuità omologato mediante ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII e nei confronti del creditore pubblico destinatario del cram down.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino ha pertanto dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 29/2026, confermando integralmente la pronuncia che aveva omologato il concordato preventivo in continuità della società debitrice. (1)
(1) La pronuncia merita attenzione anche perché ha disposto la condanna del creditore pubblico reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della società reclamata, applicando anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate il principio della soccombenza.
La decisione si colloca nel solco dell’orientamento della Corte di cassazione sulla necessaria qualità di parte formale nel giudizio di omologazione quale presupposto della legittimazione al reclamo (Cass. 16 marzo 2026, n. 5937; con specifico riferimento al creditore pubblico, Cass. 14 giugno 2026, n. 19788; già sotto la previgente legge fallimentare, Cass. 17 luglio 2025, n. 19810).
Segnalazione e abstract a cura dell’avv. Andrea Cerutti e dell'avv. Andrea Pasquale
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