Giurisprudenza

Misure protettive atipiche nei confronti del garante


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Giurisprudenza

Conflitto d’interessi e controllo sulla fattibilità della proposta nel concordato fallimentare


Tribunale di Teramo, 25 ottobre 2021.

Data pubblicazione
29 ottobre 2021

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Tribunale di Teramo, 25 ottobre 2021. Presidente Calvaresi. Giudice delegato Cirillo.

Con questo analitico provvedimento, il Tribunale di Teramo ha stabilito che, in caso di revoca del decreto di omologazione del concordato fallimentare da parte della Corte di Cassazione, perché emesso sulla base di una proposta risultata in conflitto d’interessi (la quale – in assenza dei voti in conflitto – avrebbe raggiunto una percentuale di consensi inferiori a quella conseguita da altra formulata da un terzo), e la Corte stessa abbia deciso nel merito il giudizio, respingendo il ricorso di omologazione contenente la proposta sulla quale la stessa proponente e la sua controllata hanno votato in conflitto d’interessi, il procedimento di concordato fallimentare deve ritenersi definitivamente chiuso, con naturale ritorno alla fase fallimentare, rimasta quiescente, non potendo esso essere proseguito dalla fase successiva alla votazione. E ciò tanto più se l’altra proposta di concordato fallimentare, che in astratto abbia conseguito una percentuale di consensi superiori a quella posta a base dell’omologazione poi revocata, sia stata dichiarata inammissibile già in quella prima sede e, dedotti i voti in conflitto d’interessi in relazione ad essa, non abbia comunque raggiunto le maggioranze di legge per l’approvazione.

Il tribunale, in sede di valutazione di una proposta di concordato fallimentare, è tenuto, anche in assenza di opposizioni, a valutare la fattibilità della stessa, che deve essere rapportata alla capacità economica-finanziaria della proponente (e non delle sue controllanti), nonché all’adeguatezza e sufficienza delle garanzie prestate (le quali debbono essere comparabili a quelle costituite dal patrimonio della fallita). Elemento, questo, assente nel caso in cui il trasferimento dei beni al terzo proponente sia previsto prima che gli obblighi concordatari vengano adempiuti e non siano previamente rilasciate garanzie non inferiori a quelle rappresentante dai beni acquisiti nell’attivo fallimentare, ricorrendo in tal caso un’ipotesi di abuso.

Il difetto della relazione giurata ex art. 124, comma 3, l. fall., in caso di degradazione di un credito munito di causa legittima di prelazione, comporta l’improcedibilità della proposta di concordato fallimentare rilevabile d’ufficio ex art. 129, l. fall., trattandosi di vizio in procedendo che inficia il diritto dei creditori votanti e non votanti ad essere pienamente informati, con una valutazione sul valore di mercato effettivamente ricavabile da prezzi di realizzo con la liquidazione coattiva fallimentare, dei beni e dei diritti del debitore sui quali sussiste una causa legittima di prelazione; e ciò anche nell’ipotesi in cui si discuta del valore del pegno sulle azioni di una società fallita, posto che la declaratoria di fallimento non determina di per sé l’azzeramento del valore del patrimonio della persona giuridica partecipata.

Segnalazione dell’avv. Fabio Iozzo

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